Art. 41.

      1. Entro il 31 dicembre 2007, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

 

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e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, istituito ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi nonché il numero delle decisioni assunte da ciascun organo della giurisdizione tributaria, individuano le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici dei giudici e al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle variazioni proposte di cui al comma 1, provvede, con distinti decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alle variazioni ritenute necessarie.
      3. In via transitoria, sono inseriti nel ruolo unico di cui al comma 1 i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e presso gli organi della giurisdizione tributaria.
      4. Contestualmente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 è individuato, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organico del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      5. In via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è individuato il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      6. In via transitoria, i giudici tributari in servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono confermati, fino alla cessazione dell'incarico, nelle medesime funzioni presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie.
 

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